
Regolamento per la formazione dell'Assemblea Sinodale
Indice
art. 1 - Natura e finalità
art. 2 - Composizione generale dell’Assemblea Sinodale
art. 3 - Nomina dei membri di diritto
art. 4 - Elezione dei presbiteri
art. 5 - Elezione degli altri membri sinodali
art. 6 - Designazioni a livello parrocchiale
art. 7 - Preparazione delle assemblee foraniali
art. 8 - Svolgimento delle assemblee foraniali
art. 9 - Modalità di elezione nelle assemblee foraniali
art. 10 - Commissione Elettorale
art. 11 - Nomina dei membri dell’Assemblea Sinodale
art. 12 - Norma finale
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Art. 1 – Natura e finalità
1.1 - Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti da attivare in vista della formazione dell’Assemblea Sinodale che ha lo scopo di prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene della comunità diocesana e sarà segno della comunione dei cristiani nella chiesa locale e della corresponsabilità nelle decisioni pastorali.
1.2 – L’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento risponderà all’interesse comune di perseguire dette finalità primarie.
1.3 - Lo svolgimento dell’Assemblea Sinodale e ogni incombente connesso e conseguente costituirà oggetto di apposita, diversa disciplina.
Art. 2 – Composizione generale dell’Assemblea Sinodale.
2.1 - Sono chiamati a partecipare all'Assemblea Sinodale in qualità di membri:
a) il Vicario generale, il Vicario giudiziale, il Vicario episcopale per la vita consacrata e il Rettore del Seminario;
b) i canonici della Basilica-Cattedrale di Belluno e della Concattedrale di Feltre;
c) i membri del Consiglio presbiterale, incluso il superiore di casa religiosa, indicato a suo tempo dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori - CISM diocesano;
d) i membri della Commissione centrale del sinodo;
e) i Vicari Foranei e i Decani;
f) cinque (5) superiore di casa religiosa, una per ogni zona sinodale, secondo quanto sarà indicato dall' Unione delle Superiore Maggiori d'Italia - USMI diocesana;
g) trenta (30) presbiteri, eletti nelle zone sinodali, computati secondo i seguenti criteri:
* uno per ogni forania o decanato, con l’avvertenza che la Forania di Pieve di Cadore ne potrà eleggere due;
* i rimanenti, individuati in rapporto al numero di sacerdoti che prestano servizio pastorale nella zona sinodale e tolti i membri di diritto, gli emeriti nonché coloro che svolgono il ministero fuori diocesi, conformemente alle seguenti indicazioni:
- della zona sinodale n. 1 si eleggeranno 6 presbiteri;
- della zona sinodale n. 2 si eleggeranno 5 presbiteri;
- della zona sinodale n. 3 si eleggeranno 7 presbiteri;
- della zona sinodale n. 4si eleggeranno 7 presbiteri;
- della zona sinodale n. 5si eleggeranno 5 presbiteri;
h) centoquattro (104) fedeli laici, religiosi, religiose e diaconi (fedeli non presbiteri), eletti nelle foranie o decanati e distribuiti per la metà in rapporto al numero di parrocchie che compongono la forania o decanato (nella misura di 1 membro ogni 3 parrocchie) e per il residuo in rapporto al numero di abitanti (nella misura di 1 membro ogni 3.720 abitanti), il tutto conformemente al seguente computo:
- della forania di Pieve di Cadore si eleggeranno 13 fedeli;
- della forania di S. Stefano di Cadore si eleggeranno 5 fedeli;
- del decanato di Ampezzo si eleggeranno 3 fedeli;
- della forania di Agordo si eleggeranno 6 fedeli;
- della forania di Canale si eleggeranno 4 fedeli;
- della forania di Rocca Pietore si eleggeranno 3 fedeli;
- del decanato di Pieve di Livinallongo si eleggeranno 2 fedeli;
- della forania di Belluno si eleggeranno 13 fedeli;
- della forania di Castion si eleggeranno 8 fedeli;
- della forania di Sedico si eleggeranno 7 fedeli;
- della forania di Feltre si eleggeranno 11 fedeli;
- della forania di Lamon si eleggeranno 4 fedeli;
- della forania di Pedavena si eleggeranno 5 fedeli;
- della forania di S. Giustina si eleggeranno 5 fedeli;
- della forania di Longarone si eleggeranno 4 fedeli;
- della forania di Pieve d'Alpago si eleggeranno 7 fedeli;
- della forania di Pieve di Zoldo si eleggeranno 4 fedeli;
i) altri chierici, consacrati e laici scelti dal Vescovo fra il popolo di Dio, in numero non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 40 (quaranta).
Art. 3 - Nomina dei membri di diritto.
3.1 - I membri di diritto dell’Assemblea Sinodale sono tenuti ad accettare la relativa nomina mediante una dichiarazione espressa.
3.2 – Nel caso di decadenza dall’Ufficio il membro di diritto viene sostituito da chi gli subentra nell’Ufficio medesimo.
Art. 4 – Elezione dei presbiteri.
4.1 - Per quanto attiene l'elezione dei presbiteri, di cui al precedente art. 2, comma g), si prevede che:
a) il diritto attivo (in qualità di elettori) spetti a tutti i presbiteri incardinati in diocesi nonché ai sacerdoti, anche religiosi, che svolgono un servizio pastorale a favore della diocesi di Belluno-Feltre;
b) il diritto passivo di elezione spetti a tutti i sacerdoti indicati al comma precedente, ad eccezione dei sacerdoti membri di diritto, degli emeriti e di quelli che svolgono il ministero fuori diocesi;
c) nelle schede elettorali ogni sacerdote potrà indicare tre nominativi per ogni zona sinodale, per un totale massimo di 15 (quindici) nomi;
d) al fine di garantire il controllo e la segretezza dell'elezione si procederà con il criterio adottato nell'ultima elezione del Consiglio Presbiterale;
e) la scheda elettorale potrà essere restituita nella riunione zonale del 26 maggio 2005 oppure inviata per posta o recapitata in cancelleria entro il 10 giugno 2005;
f) lo spoglio delle schede avverrà il giorno 11 giugno ore 9.00.
Art. 5 – Elezione degli altri membri sinodali.
5.1 – I fedeli non presbiteri vengono scelti da una assemblea appositamente convocata in ogni forania o decanato (di seguito solo “forania”).
5.2 –Alle assemblee foraniali partecipano, con diritto di voto, i fedeli designati allo scopo dalle singole comunità parrocchiali e il membro del Consiglio Pastorale diocesano che rappresenta la forania interessata.
5.3 – Il numero dei fedeli da designare è indicato per ogni parrocchia nella scheda allegata sub A, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5.4. – Considerata la particolare configurazione del Decanato di Cortina d’Ampezzo, l’elezione dei sinodali avverrà applicando il presente regolamento per quanto possibile, lasciando però facoltà al Decano e al rappresentante del Vescovo di stabile al riguardo le più opportune determinazioni concrete.
Art. 6 – Designazioni a livello parrocchiale.
6.1 - I fedeli che si riuniranno nell’assemblea foraniale vengono individuati dalle parrocchie attraverso la libera convocazione di una apposita adunanza, auspicabilmente tramite il più ampio coinvolgimento della comunità.
6.2 – In ogni caso, l’adunanza dovrà quantomeno essere formata dai membri del Consiglio Pastorale e dagli animatori sinodali. Qualora non sia attivo un Consiglio Pastorale l’adunanza si terrà in presenza almeno dei membri dei “gruppi sinodali” (Consiglio Sinodale) ovvero di un numero di fedeli pari a quelli ordinariamente presenti ad incontri di rilievo nella vita parrocchiale.
6.3 – Il diritto di scelta spetta ai fedeli che abbiano compiuto il 16° anno di età e che abbiano ricevuto il sacramento della confermazione. I designati dovranno avere altresì la maggiore età.
6.4 – All’adunanza parrocchiale partecipa un delegato del Vescovo cui compete l’acquisizione dei risultati dell’incontro e la comunicazione degli stessi al Vicario Foraneo e al Vescovo.
6.5 – I fedeli designati dalle parrocchie avranno il compito, indipendentemente dalla loro successiva elezione come membri sinodali, di collaborare alle attività inerenti il Sinodo nelle vari fasi e nei diversi livelli (parrocchiale, foraniale, diocesano).
Art. 7 – Preparazione delle assemblee foraniali.
7.1 – Sino al giorno antecedente lo svolgimento dell’assemblea foraniale ciascun membro della stessa nonché i presbiteri della forania, i direttori degli Uffici pastorali e di organismi diocesani e i responsabili di associazioni e/o movimenti ecclesiali potranno segnalare al Vicario Foraneo nominativi di altri fedeli disponibili a partecipare all’Assemblea Sinodale e idonei ad essere eletti.
7.2 – Qualora vengano segnalati fedeli diversi da quelli designati dalle parrocchie ai sensi dell’art. 6, il proponente dovrà garantire la disponibilità dell’interessato ed il proposto dovrà avere la maggiore età.
Art. 8 – Svolgimento delle assemblee foraniali.
8.1 – Le assemblee foraniali si svolgeranno su convocazione personale del Vicario Foraneo, che ne deciderà ora, data e luogo, assumendone anche la Presidenza, senza diritto di voto.
8.2 – In ogni assemblea foraniale il Vicario sarà coadiuvato da un delegato del Vescovo cui competerà la redazione del verbale dell’assemblea e la sua trasmissione al Vescovo.
8.3 – Una volta insediata l’assemblea, verrà stilata dal Vicario Foraneo – anche sulla base delle indicazioni raccolte ai sensi dell’articolo precedente – una lista dei fedeli disponibili a partecipare alle sessioni sinodali: sarà quindi dato avvio alle procedure elettive come previsto dall’articolo 9.
8.4 – La lista dovrà essere composta da un numero di fedeli superiore per almeno un terzo al numero dei sinodali eleggibili da quella forania e, di regola, dovrà contare una presenza di fedeli giovani pari al numero degli eleggibili. Si intendono per giovani i fedeli che non hanno ancora compiuto il 30° anno di età.
Art. 9 – Modalità di elezione nelle assemblee foraniali.
9.1 – Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto, salva la possibilità di riconvocazione della stessa. In ogni caso, anche qualora detta proporzione sia assicurata, l’assemblea a maggioranza avrà sempre la facoltà di decidere –per una sola volta- una riconvocazione a data determinata e comunque da tenersi entro i successivi 10 giorni.
9.2 – Il voto è espresso segretamente dagli aventi diritto e non è ammessa la delega. Le preferenze disponibili sono uguali ad un terzo dei fedeli da eleggere. Risultano eletti i fedeli più votati e, in caso di parità, il fedele più giovane.
9.3 – L’elezione è valida con l’accettazione dell’eletto al quale, in caso di inidoneità oppure di rinuncia o di non accettazione da far pervenire per iscritto al Vescovo, subentrerà il primo dei non eletti.
9.4 – Lo scrutinio si svolgerà in presenza del Vicario Foraneo e del delegato vescovile.
Art. 10 – Commissione Elettorale.
10.1 – Per la buona riuscita di quanto sin qui previsto, il Vescovo nomina un'apposita Commissione
Elettorale cui compete in particolare:
a) assicurare in supporto ai vari operatori coinvolti adeguata informazione in ordine agli aspetti interpretativi ed applicativi del presente regolamento;
b) assumere in vista di una corretta attuazione del regolamento ogni più opportuna determinazione di tipo esecutivo ed esplicativo, quali circolari, note illustrative et similia;
c) coordinare dal punto di vista organizzativo lo svolgimento delle procedure di elezione dei membri sinodali;
d) presentare al Vescovo i risultati delle elezioni, previa verifica dell’idoneità degli eletti e della correttezza delle procedure.
10.2 – Al giudizio unico della Commissione Elettorale viene inoltre rimessa la definizione di circostanze o situazioni di non univoca soluzione nell’eventualità che esse emergano durante le attività regolate dagli articoli precedenti.
Art. 11 – Nomina dei membri dell’Assemblea Sinodale.
11.1 – Una volta completate le procedure sopra previste, sulla base dei dati trasmessi, il Vescovo, preso atto dei risultati delle elezioni, provvede con apposito decreto a nominare i membri dell'Assemblea Sinodale.
11.2. – Resta inteso che eventuali atti di non accettazione ovvero di rinuncia andranno trasmessi unicamente al Vescovo con apposita comunicazione scritta.
Art. 12 – Norma finale.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla prassi e alle consuetudini ecclesiali locali nonché – in via suppletiva – alle norme di diritto comune.
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Il presente regolamento è stato approvato dal Vescovo in data 6 maggio 2005.